Corte di cassazione, ordinanza 4 maggio 2020 n. 8445

4 Maggio 2020

Anche le dichiarazioni spontaneamente rese da un lavoratore a un pubblico ufficiale possono essere valutate dal giudice come piena prova di una violazione contributiva del datore di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte infatti ribadisce il principio del libero convincimento del giudice in sede di valutazione del materiale probatorio raccolto (salvo il possibile vizio di motivazione), in un caso in cui, nel corso dell’accesso in azienda di un ispettore del lavoro, il dipendente aveva spontaneamente dichiarato a verbale e in presenza del datore di lavoro, di svolgere la propria prestazione a tempo pieno anziché a tempo parziale come risultante dai documenti aziendali. Valutate le dichiarazioni verbalizzate e il contesto in cui erano state rese, il giudice, nella sentenza confermata dalla Cassazione, le ha ritenute veritiere e probanti l’illecito previdenziale, ancorché lo stesso lavoratore le avesse poi parzialmente ritrattate nel giudizio tra l’Impresa e l’INPS.
Sezione: processuale