Corte di cassazione, ordinanza 5 settembre 2017 n. 20768

5 Settembre 2017

Ancora sull’efficacia probatoria dei verbali ispettivi che riportano fatti appresi da terzi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In proposito, la Corte ricorda che i rapporti ispettivi dei funzionari degli istituti previdenziali, ancorché non facciano piena prova fino a querela di falso della veridicità delle circostanze apprese da terzi (riservata, come noto, alla provenienza del verbale dal suo autore e ai fatti che questi dichiara avvenuti in sua presenza), tuttavia hanno, relativamente a tali circostanze, una attendibilità qualificata che può essere contrastata solo da una prova contraria, ma ciò unicamente se corredati degli elementi da cui il rapporto trae origine, in particolare, dei verbali contenenti le dichiarazioni dei terzi sulle indicate circostanze, che è comunque possibile al giudice acquisire anche d’ufficio. In mancanza, tali rapporti ispettivi restano elementi che il giudice può liberamente valutare insieme a altri proposti dalle parti.
Sezione: processuale