Corte di cassazione, ordinanza 6 ottobre 2015 n. 19945

6 Ottobre 2015

Riducibili fino alla metà dei minimi tariffari gli onorari di avvocato se la causa è semplice.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso di un giudizio civile relativo a un tamponamento, la Corte ricorda la piena vigenza della norma (art. 4 L. n. 794/1942) che autorizza il giudice a ridurre fino alla metà dei minimi della tariffa gli onorari di avvocato nelle cause di particolare semplicità. – Sezione: processuale.