Corte di cassazione, ordinanza 6 settembre 2018 n. 21734
Ai fini del possibile accesso al Fondo di garanzia in caso d’insolvenza del datore di lavoro, compete al Tribunale fallimentare l’accertamento che un’impresa non può essere dichiarata fallita per esiguità dell’esposizione debitoria.
Un lavoratore titolare di un credito per TFR inferiore a trentamila lire, ne aveva chiesto il pagamento al Fondo di garanzia dell’INPS, dopo avere infruttuosamente sottoposto a procedura forzata il proprio datore di lavoro, sostenendo che, data l’esiguità del debito, era preclusa la via principale della richiesta di fallimento. Aderendo all’obiezione formulata in giudizio dell’INPS, la Corte ribadisce che nella fattispecie indicata, di impresa astrattamente soggetta a fallimento ma in concreto non assoggettabile ad esso, tale situazione deve essere accertata dal Tribunale fallimentare, per poter poi accedere alla diversa procedura della sottoposizione a procedura forzata del datore di lavoro.
Sezione: processuale