Corte di cassazione, ordinanza 8 febbraio 2018 n. 3154

8 Dicembre 2018

Nel telelavoro, ai fini della competenza territoriale, può costituire “dipendenza dell’azienda” anche il domicilio del dipendente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso in cui il datore di lavoro contestava la competenza territoriale del giudice del lavoro basata sulla “dipendenza cui il lavoratore è addetto”, sostenendo che tale non potesse ritenersi il domicilio della lavoratrice, nel quale e dal quale ella svolgeva la propria attività lavorativa, la Corte ribadisce che ai fini della competenza territoriale è configurabile una coincidenza tra dipendenza dell’azienda e domicilio della lavoratrice nel caso in cui quest’ultimo, per una scelta organizzativa del datore di lavoro, sia dotato degli strumenti, anche minimi, di supporto dell’attività lavorativa qui svolta, anche se di proprietà del dipendente o di terzi.
Sezione: processuale