Corte di cassazione, ordinanza 9 giugno 2020 n. 10992

9 Giugno 2020

Ancora sull’autosufficiensa del ricorso per cassazione nell’indicazione di un atto processuale a proprio sostegno.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte ribadisce il principio, desunto in maniera rigida dal combinato disposto degli artt. 366, primo comma n. 6) e 369, secondo comma n. 4) c.p.c., secondo cui l’indicazione, nel ricorso per cassazione, di un atto del processo (documento, testimonianza etc.) a sostegno di una censura di violazione di legge, di vizio di motivazione o di error in procedendum comporta l’onere, a pena di inammissibilità, di specificarne il contenuto, riproducendone altresì le parti rilevanti e di indicare specificatamente l’esatta collocazione dell’atto all’interno del fascicolo di cassazione (fascicoli di parte o verbali di udienza del giudizio di merito).
Sezione: processuale