Corte di cassazione, ordinanza 9 giugno 2021 n. 16154

9 Giugno 2021

In sede d’impugnazione di una conciliazione sindacale, è il lavoratore che deve provare la mancanza di assistenza effettiva da parte del sindacalista presente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un lavoratore aveva impugnato una conciliazione sindacale, sostenendo che il rappresentante sindacale, pur presente alla stipula dell’accordo, non lo aveva assistito adeguatamente. Secondo la Corte, già la presenza all’accordo di un sindacalista che assiste il lavoratore costituisce un indizio dell’effettività della sua assistenza, tanto più se, come nel caso esaminato, il lavoratore non ha sollevato in quella sede alcuna riserva a verbale. In questa situazione, è pertanto evidente che graverà sul lavoratore provare che il sindacalista non si è adeguatamente attivato per assicurare che la sua eventuale firma dell’accordo conciliativo fosse consapevolmente voluta.