Corte di Cassazione, sentenza 10 giugno 2022, n. 18801

10 Giugno 2022

In caso di controversia di lavoro tra il dipendente di un’ambasciata straniera in Italia e lo Stato estero, che investe esclusivamente i profili patrimoniali del rapporto, la clausola derogatoria della giurisdizione contenuta nel contratto intercorso tra le parti è inefficace e ricorre la giurisdizione del giudice italiano.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Una cittadina tunisina, che aveva lavorato come segretaria presso l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Italia dal 1992 al 2015, aveva convenuto in giudizio l’Ambasciata davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Roma, per ottenere l’accertamento dell’avvenuto svolgimento di mansioni superiori e di condotte vessatorie perpetrate da parte dell’ex datore di lavoro e la condanna di quest’ultimo al pagamento della differenze retributive, dell’indennità sostituiva del preavviso e del risarcimento del danno. Accogliendo un’eccezione dell’Ambasciata, il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto il contratto di lavoro tra l’Ambasciata e la lavoratrice contemplava una clausola con la quale le parti avevano previsto di devolvere eventuali controversie lavorative alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria degli Emirati Arabi Uniti. A sostegno dell’efficacia nel caso concreto di tale clausola, il giudice di merito aveva evidenziato come la Convenzione di New York del 2004, all’art. 11, preveda che, in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra uno Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito sul territorio di un altro Stato, la giurisdizione di quest’ultimo può essere derogata dalle parti tramite pattuizione scritta. Le Sezioni Unite della Cassazione, nell’accogliere il ricorso della lavoratrice e devolvere la controversia al giudice italiano, affermano che le disposizioni della Convenzione di New York vengono in considerazione qualora la controversia Stato-lavoratore riguardi profili attinenti alla sovranità nazionale dello Stato estero; quando, invece, come nel caso di specie, la controversia investe esclusivamente i profili patrimoniali del rapporto di lavoro, entrano in gioco i limiti alla derogabilità della giurisdizione fissati dall’art. 21 del Regolamento CE n. 44 del 2001 (oggi Regolamento UE 1215/12), che, in funzione di protezione del lavoratore, prevede che l’accordo sulla giurisdizione, stipulato prima dell’insorgere della controversia, è valido solo se offre al lavoratore la possibilità di far decidere la causa a giudici diversi, senza però precludergli il diritto di adire quelli normalmente competenti.