Corte di cassazione, sentenza 11 giugno 2018 n. 15084
Corretto il c.d. rito Fornero anche per la domanda subordinata di tutela obbligatoria dal licenziamento.
Come è noto, lo speciale rito Fornero (inapplicabile per le assunzioni post 7 marzo 2015) è previsto per l’impugnazione dei licenziamenti a norma dell’art. 18 S.L., come modificato dalla legge Fornero. Consolidando il proprio più recente orientamento, la Corte afferma che tale rito è compatibile anche con una domanda svolta in via subordinata rispetto alla domanda ex art. 18 S.L. e diretta a ottenere sia la sola tutela obbligatoria che il pagamento delle spettanze finali di rapporto. L’interpretazione così sostenuta della norma processuale è orientata ad “evitare la parcellizzazione di giudizi in modo che da un’unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro possa scaturire un unico processo”.
Sezione: processuale