Corte di cassazione, sentenza 11 luglio 2019 n. 18705

11 Luglio 2019

Inammissibile la proposizione di nuovi motivi dopo l’impugnazione giudiziale del licenziamento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, di un dirigente comunale licenziato a seguito di procedimento disciplinale, il ricorrente aveva eccepito, solo in corso di giudizio di impugnazione (a verbale dell’udienza di opposizione all’ordinanza conclusiva della prima fase del c.d. rito Fornero), il difetto di composizione e funzionamento dell’ufficio procedimenti disciplinari, che avrebbe determinato una nullità del licenziamento rilevabile d’ufficio. La Corte contrasta in maniera articolata e in conformità del proprio costante orientamento, tale tesi difensiva, sia in ragione della disciplina specifica dell’impugnazione dell’atto di licenziamento, sia alla stregua delle regole generali del processo del lavoro.
Sezione: processuale