Corte di cassazione, sentenza 11 novembre 2015 n. 23073 – Attivando il c.d. rito Fornero per l’impugnazione del licenziamento, il lavoratore non ha l’onere di indicare l’esistenza del relativo presupposto dimensionale.

11 Novembre 2015

Alla sentenza in grado di appello del rito Fornero è applicabile la regola dell’inammissibilità del ricorso per cassazione per vizio di motivazione, quando è identico l’accertamento dei fatti che ha dato luogo a un’ identica decisione nei due gradi del giudizio.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Come è noto, il c.d. rito Fornero è previsto per l’impugnazione dei licenziamenti cui è applicabile l’art. 18 S.L. (come modificato dalla stessa legge Fornero e successive) e quindi se l’impresa abbia un numero di dipendenti superiore a una determinata soglia. La prima affermazione della sentenza risponde all’eccezione d’inammissibilità del ricorso col rito Fornero sollevata dal convenuto nel relativo giudizio, eccezione che fondava sul fatto che il ricorrente non aveva affermato che l’impresa avesse un numero di dipendenti sufficiente per l’applicazione dell’art. 18 S.L.
La seconda affermazione origina dal fatto che in cassazione la parte soccombente sosteneva che la sentenza di appello aveva accertato i fatti in base a prove diverse da quelle che avevano fondato la pur identica decisione di primo grado. – Sezione: processuale