Corte di cassazione, sentenza 12 agosto 2015 n. 16757

12 Agosto 2015

In caso di licenziamento dovuto al rifiuto del lavoratore di trasferirsi ad altra sede, la sua legittimità è valutabile in giudizio solo se il trasferimento sia stato impugnato nei termini di legge.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Non risultano precedenti in termini. Nel caso in esame, non avendo il lavoratore impugnato giudizialmente il trasferimento nel termine di decadenza di 270 giorni, la Corte ha escluso in assoluto la possibilità di valutarne la legittimità in sede di impugnazione giudiziale del conseguente licenziamento. – Sezione: processuale