Corte di cassazione, sentenza 12 agosto 2016 n. 17091
1) Irriducibile il contrasto in materia di onere di repechage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo? 2) La richiesta subordinata di t.f.r., per il caso di eventuale rigetto della domanda di reintegrazione, va trattata col “rito Fornero”.
Come evidenziato dal primo interrogativo, prosegue e si radicalizza all’interno della sezione lavoro della Corte il contrasto (cfr., da ultimo, Cass. n. 12101/2016 nel n. 12 della Newsletter) tra chi ritiene che l’onere di repechage del lavoratore licenziato per g.m.o. gravi interamente sul datore di lavoro e chi impone al lavoratore l’onere di indicare l’esistenza di posti di lavoro nei quali avrebbe potuto essere utilmente occupato. Sembra pertanto necessario un intervento chiarificatore delle sezioni unite.
Quanto alla seconda affermazione, essa è sostenuta da un’accurata interpretazione della norma di legge, anche alla luce del principio costituzionale del giusto processo e in coerenza coi principi della Carta europea dei diritti dell’uomo. – Sezione: processuale.