Corte di cassazione, sentenza 13 aprile 2021 n. 9650

13 Aprile 2021

Il legale che impugna in via stragiudiziale un licenziamento, dichiarandosi munito si procura negoziale scritta, non ha l’onere, fino all’eventuale richiesta, di comunicarne gli estremi o documentarla entro sessanta giorni dal licenziamento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Come è noto, la legge impone l’impugnazione, anche stragiudiziale, di un licenziamento (o di un contratto di lavoro a termine), mediante atto negoziale scritto, anche stragiudiziale, entro 60 giorni dal licenziamento. L’impugnazione scritta può essere effettuata anche da un terzo, tra cui il difensore, purché munito di potere negoziale, che può essere rappresentato da una preventiva procura oppure dalla successiva ratifica del lavoratore entro i termini di decadenza di 60 giorni. In un giudizio d’impugnazione stragiudiziale del termine apposto a un contratto di lavoro effettuata dal difensore dichiaratosi munito di procura, la Corte d’appello aveva dichiarato la decadenza dall’impugnazione in ragione del fatto che la stessa non era stata comunicata alla controparte nei termini stabiliti. In sede di ricorso per cassazione, la Corte, viceversa, facendo chiarezza su alcuni equivoci e incertezze di qualche precedente sentenza, afferma che mentre la ratifica, nei suoi estremi, deve essere comunicata o prodotta al datore di lavoro prima di sessanta giorni, pena la decadenza, altrettanto non è necessario per la procura preventiva scritta, che è sufficiente menzionare entro i termini, salvo esplicita richiesta del destinatario dell’impugnazione di ottenerne la comunicazione degli estremi o la documentazione della stessa.