Corte di cassazione, sentenza 13 giugno 2016 n. 12094
In caso d’impugnazione di un licenziamento, l’individuazione della fattispecie (tutela ex art. 18 S.L. o tutele fondate su identici fatti costitutivi) che comporta la scelta del c.d. “rito Fornero” va effettuata sulla base della prospettazione (non pretestuosa) della domanda giudiziaria, indipendentemente dalla fondatezza della stessa.
Come è noto, il “rito Fornero” può e deve essere seguito solo per domande di tutela a norma dell’art. 18 S.L. o a domande fondate su identici fatti costitutivi. Nel caso esaminato, il lavoratore aveva appunto chiesto la dichiarazione di nullità del licenziamento con la reintegrazione e il risarcimento danni, ma aveva ottenuto solo la tutela obbligatoria di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966. Da qui l’obiezione sollevata dalla società sulla nullità della sentenza per inammissibilità del rito, a cui la Corte risponde ribadendo il principio indicato, ricordando altresì che, in linea di principio, l’errore nella scelta del rito non comporta nullità della sentenza. La Corte risponde infine anche all’ultima obbiezione dell’impresa datrice di lavoro, precisando che la richiesta di tutela obbligatoria (implicitamente contenuta in quella di tutela reale) deve ritenersi fondata su fatti costitutivi sostanzialmente identici a quelli che fondano la tutela reale (esistenza e cessazione del rapporto di lavoro), non rientrando il dato relativo alle dimensioni dell’impresa (più 15 dipendenti) tra i fatti costitutivi della domanda, ma rappresentando un’eccezione (impresa con meno di 16 dipendenti) che il datore di lavoro ha l’onere di dedurre e provare. – Sezione: processuale