Corte di cassazione, sentenza 13 giugno 2016 n. 12101

13 Giugno 2016

Ribadito il contrasto in materia dell’onere di repechage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Dopo un mese dalla decisione di segno opposto n. 9567/2016 (nella Newsletter n. 10), la Corte torna, con una motivazione critica molto argomentata sul piano dogmatico, a condividere la decisione di Cass. n. 5592/2016 (nella Newsletter n. 6), e pertanto ribadisce che non è certo onere del dipendente licenziato per soppressione del posto di “collaborare”, indicando l’esistenza in azienda di un posto disponibile che egli avrebbe potuto occupare e attribuisce interamente al datore di lavoro l’onere di dedurre e provare in giudizio di non avere tale disponibilità. La decisione è interessante anche perché pone chiaramente a carico del datore di lavoro l’onere in giudizio di dedurre e provare di non avere assunto dopo il licenziamento altri dipendenti per mansioni analoghe a quelle soppresse. – Sezione: processuale.