Corte di cassazione, sentenza 13 giugno 2016 n. 12101
Ribadito il contrasto in materia dell’onere di repechage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Dopo un mese dalla decisione di segno opposto n. 9567/2016 (nella Newsletter n. 10), la Corte torna, con una motivazione critica molto argomentata sul piano dogmatico, a condividere la decisione di Cass. n. 5592/2016 (nella Newsletter n. 6), e pertanto ribadisce che non è certo onere del dipendente licenziato per soppressione del posto di “collaborare”, indicando l’esistenza in azienda di un posto disponibile che egli avrebbe potuto occupare e attribuisce interamente al datore di lavoro l’onere di dedurre e provare in giudizio di non avere tale disponibilità. La decisione è interessante anche perché pone chiaramente a carico del datore di lavoro l’onere in giudizio di dedurre e provare di non avere assunto dopo il licenziamento altri dipendenti per mansioni analoghe a quelle soppresse. – Sezione: processuale.