Corte di cassazione, sentenza 13 settembre 2016 n. 17969

13 Settembre 2016

In caso di somministrazione irregolare di lavoro, il licenziamento intimato dall’interponente va impugnato nei confronti dell’interposto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Pronuncia di cui non risultano precedenti, fondata sulla considerazione che, in caso di somministrazione irregolare, la legge (art. 17 D. Lgs. n. 276/2003) prevede la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in capo all’utilizzatore della prestazione e imputa a quest’ultimo tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione e la gestione del rapporto, ivi compreso, pertanto, l’eventuale licenziamento. Nel caso esaminato, un lavoratore aveva sostenuto di avere, in virtù di un contratto di collaborazione con una cooperativa di lavoro, lavorato alle dipendenze di una diversa impresa (utilizzatrice). Avendo peraltro impugnando stragiudizialmente il recesso/licenziamento intimatogli dalla cooperativa unicamente nei confronti di quest’ultima (interponente), i giudici, nell’accogliere la domanda di costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatrice, hanno però respinto la domanda di impugnazione giudiziale del licenziamento nei confronti di questa. – Sezione: processuale