Corte di cassazione, sentenza 14 dicembre 2018 n. 32500

14 Dicembre 2018

In tema di licenziamento disciplinare, su chi grava l’onere di provare che il fatto rientra o non tra le condotte punibili dal contratto collettivo con una sanzione conservativa?

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Come noto, a norma della legge Fornero, l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare comporta una tutela reintegratoria unicamente nel caso di insussistenza del fatto contestato oppure quando questo rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa alla stregua del codice disciplinare/contratto collettivo. La giurisprudenza della Corte non ha per ora preso una esplicita e motivata posizione su chi gravi l’onere probatorio relativo alla ricorrenza o non della seconda ipotesi e anche la sentenza in esame se ne astiene, rilevando peraltro che: 1) l’art. 30, 3° comma della L. n. 183/2010 impone al giudice, in sede di valutazione della legittimità di un licenziamento, di tener conto delle tipicizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi; 2) in caso di licenziamento disciplinare di un pubblico impiegato è sufficiente la richiesta di reintegrazione per attivare il dovere del giudice di conoscere il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, data la pubblica conoscenza di questo (pubblicato sulla G.U.) e quindi di procedere alla valutazione dell’eventuale inclusione della condotta contestata tra quelle che per il contratto collettivo danno luogo a sanzioni conservative.
Sezione: processuale