Corte di cassazione, sentenza 16 agosto 2016 n. 17108

16 Agosto 2016

E’ sempre il datore di lavoro che deve provare il carattere privato delle telefonate effettuate dal dipendente col telefono aziendale, addotte a motivo del licenziamento di questi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso di specie, la società si era limitata a indicare in giudizio un elenco di numeri telefonici, criptati dalla Telecom nelle ultime tre cifre, sostenendo che si trattava di persone estranee all’attività del dipendente (informatore medico scientifico) e provocando quest’ultimo a provare l’identità dei destinatari (medici) e le ragioni lavorative delle telefonate. La Corte ribalta la sentenza dei giudici d’appello, ribadendo che in materia di licenziamento, la giusta causa e il giustificato motivo vanno comunque provati dal datore di lavoro anche se il relativo onere è per lui più gravoso di quanto sarebbe per il lavoratore la prova contraria. – Sezione: processuale