Corte di cassazione, sentenza 16 agosto 2016 n. 17108
E’ sempre il datore di lavoro che deve provare il carattere privato delle telefonate effettuate dal dipendente col telefono aziendale, addotte a motivo del licenziamento di questi.
Nel caso di specie, la società si era limitata a indicare in giudizio un elenco di numeri telefonici, criptati dalla Telecom nelle ultime tre cifre, sostenendo che si trattava di persone estranee all’attività del dipendente (informatore medico scientifico) e provocando quest’ultimo a provare l’identità dei destinatari (medici) e le ragioni lavorative delle telefonate. La Corte ribalta la sentenza dei giudici d’appello, ribadendo che in materia di licenziamento, la giusta causa e il giustificato motivo vanno comunque provati dal datore di lavoro anche se il relativo onere è per lui più gravoso di quanto sarebbe per il lavoratore la prova contraria. – Sezione: processuale