Corte di cassazione, sentenza 16 maggio 2016 n. 10020
Insufficiente oggi per sostenere in cassazione il vizio di motivazione di una sentenza l’omesso esame di un testimone.
Nella vicenda esaminata, il licenziamento di un dipendente, per avere durante l’orario di lavoro proposto la vendita di prodotti, era stato censurato dai giudici di merito perché non proporzionato alla mancanza (perché la proposta era limitata ai soli colleghi di lavoro, era stata limitata al periodo prenatalizio e non aveva recato danno alla società). In cassazione, la datrice di lavoro aveva sostenuto il vizio di motivazione della sentenza impugnata perché non era stato sentito un teste su una circostanza che avrebbe reso più grave la mancanza (la proposta di vendita sarebbe stata fatta non solo ai colleghi del lavoratore ma anche ai clienti della società). La Corte, richiamando il nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ricorda che il vizio di motivazione è ora limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e che nel caso in esame il fatto storico della vendita era già stato esaminato e valutato dai giudici di merito sulla base della istruttoria svolta, per cui l’eventuale omissione nell’esame o nell’ammissione di ulteriori mezzi istruttori non integra di per sé il vizio denunciato.
Sezione: processuale.