Corte di cassazione, sentenza 16 novembre 2017 n. 27208
Ancora sull’ammissibilità di giudizi separati per crediti diversi nascenti da un medesimo rapporto di durata.
La decisione si uniforma alla recente sentenza delle sezioni unite n. 4090/2017 (nella Newsletter n. 5 di quest’anno) secondo cui è inammissibile, per abuso del processo, il frazionamento della domanda giudiziaria unicamente nel caso in cui plurime pretese creditorie, oltre a far capo a un medesimo rapporto di durata, siano iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di possibile giudicato o, comunque, fondate su un medesimo fatto costitutivo, con l’avvertenza che, anche in questo caso, il frazionamento è ammissibile se l’attore abbia un interesse oggettivamente valutabile a una tutela processuale separata (ad es. per la diversa “liquidità” delle diverse pretese). Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto ammissibile la richiesta di computo del compenso straordinario continuativo ai fini del t.f.r. da parte di un dipendente che in precedenza aveva chiesto giudizialmente altre differenze retributive nascenti dal medesimo rapporto di lavoro esaurito.
Sezione: processuale