Corte di cassazione, sentenza 17 febbraio 2015 n. 3136

17 Febbraio 2015

La Cassazione si pronuncia sul giudice che deve giudicare sull’opposizione alle ordinanze ex legge Fornero in materia di licenziamenti ai quali si applica l’art. 18 S.L.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Si ricorda che in materia d’impugnazione dei licenziamenti ai quali è applicabile la tutela di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il giudizio di primo grado si articola in due fasi: la prima, di accertamento sommario, che si conclude con un’ordinanza e la seconda eventuale, di accertamento pieno, su opposizione della parte che nella prima fase è rimasta soccombente. Come segnalato nella Newsletter nn. 1 e 2 del 2014 (a proposito di C.d.A. Milano 13.1.13 n. 1577 nel n. 1 e di Pres. Trib. Milano 8.1.2014 nel n. 2) , è sorta questione se il giudice dell’opposizione debba essere diverso da quello della fase sommaria, che ha visto divisi i giudici di merito e che ha dato luogo anche alla proposizione di una questione di legittimità costituzionale da parte di diversi giudici. Ora sull’argomento interviene, si spera definitivamente, la Corte di cassazione, in un giudizio in cui la parte soccombente aveva sostenuto l’incompetenza del giudice dell’opposizione in quanto era lo stesso che aveva pronunciato l’ordinanza conclusiva della fase sommaria. La Corte rileva anzitutto che quello sollevato non è un problema di competenza funzionale, ma semmai di omessa astensione dal giudizio del giudice dell’opposizione, della quale esclude comunque la ricorrenza nel caso esaminato, argomentando dal fatto che il processo di primo grado previsto dalla legge Fornero è un processo unitario, sia pure articolato in due fasi, per cui può essere trattato dal medesimo giudice persona fisica. – Sezione: processuale