Corte di cassazione, sentenza 17 giugno 2016 n. 12586

17 Giugno 2016

Nel giudizio d’impugnazione di un licenziamento è tardiva la deduzione per la prima volta in appello che la lavoratrice si era dimessa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In tale contesto di impugnazione giudiziale di un licenziamento, la Corte qualifica infatti la deduzione di intervenute dimissioni formulata dal datore di lavoro come eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d’ufficio neppure quando la lettera di dimissioni sia in atti e magari provenga (come nel caso in esame) proprio dalla lavoratrice. L’eccezione in senso stretto costituisce infatti l’espressione dell’esercizio di un diritto potestativo, di esclusiva pertinenza del suo titolare. – Sezione: processuale