Corte di cassazione, sentenza 18 agosto 2015 n. 16896
La Corte ribadisce che il danno da dequalificazione professionale può essere provato in giudizio anche in via presuntiva, sulla base della precisa indicazione e prova di fatti, quali la durata, le modalità e l’intensità della dequalificazione, tenuto conto del livello di professionalità coinvolto.
Nel caso esaminato, si trattava di un dirigente, che per un lungo periodo era stato addetto a mansioni deteriori o addirittura lasciato inattivo, sì da provocarne le dimissioni per giusta causa. In giudizio, il datore di lavoro aveva, tra l’altro, sostenuto che i giudici di merito avevano riconosciuto l’esistenza di un danno non patrimoniale alla professionalità come si trattasse di un fatto notorio e quindi senza che ne fosse specificatamente provata la sussistenza. La Corte rileva viceversa che la valutazione dei giudici di merito era basata (come possibile e naturale quando si tratti di prova di un danno non patrimoniale) su presunzioni ancorate a precisi elementi di fatto dedotti e provati in giudizio dal lavoratore. – Sezione: processuale.