Corte di cassazione, sentenza 18 giugno 2018 n. 16024

18 Giugno 2018

L’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione può essere esercitata anche all’esito dell’ordinanza ex rito Fornero.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Come è noto, il c.d. rito Fornero, previsto per le domande di impugnazione del licenziamento ai sensi dell’art. 18 S.L. come modificato dalla legge n. 92/2012, si articola, quanto al primo grado, in due fasi, una sommaria e l’altra (ipotetica) a cognizione piena. Nonostante che la legge stabilisca che l’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione si esercita entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, la Corte applica analogicamente la norma anche con riferimento all’ordinanza (di reintegrazione) del rito sommario, in quanto questa, come le sentenze, è dotata di efficacia esecutiva e suscettibile di divenire irretrattabile se non opposta nei termini.
Sezione: processuale