Corte di Cassazione, sentenza 18 novembre 2022, n. 34031
La richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione segna il dies a quo del calcolo a ritroso dei dodici mesi coperti dal Fondo di garanzia INPS in caso di insolvenza del datore di lavoro.
A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 31 luglio 2002, un lavoratore, cui non era stata pagata l’ultima mensilità di retribuzione, aveva attivato il 23 giugno 2003 il tentativo obbligatorio di conciliazione e successivamente, con ricorso del 7 ottobre 2003, aveva adito l’autorità giudiziaria ottenendo la condanna dell’ex datore al pagamento della mensilità non erogata, condanna la cui esecuzione forzata era rimasta tuttavia infruttuosa. Il lavoratore si era quindi rivolto al Fondo di Garanzia INPS per ottenere il versamento del credito retributivo, ma la sua domanda era stata respinta dall’INPS, che aveva ritenuto che il credito in questione non rientrasse nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo, pari ai dodici mesi antecedenti la data di cui all’art. 2, co. 1, d.lgs. 80/92, periodo il cui dies a quo a ritroso, secondo l’ente previdenziale, non poteva coincidere, come sostenuto dal lavoratore, dal tentativo di conciliazione data la sua natura meramente precontenziosa. La Cassazione, nell’annullare con un intervento nomofilattico (che fuga incertezze nate da alcuni precedenti pronunce) la decisione dei giudici di merito adesiva alla tesi dell’INPS, formula il principio succitato, (i) dando rilievo anzitutto al primo degli atti necessari al conseguimento del titolo esecutivo, ossia al tentativo obbligatorio di conciliazione, che, nel quadro normativo vigente all’epoca dei fatti, costituiva condizione di procedibilità rispetto al giudizio di accertamento del credito e di condanna del datore di lavoro; (ii) rilevando che, diversamente ragionando, si finirebbe col far gravare sul lavoratore i tempi lunghi del procedimento esecutivo individuale, togliendo così efficacia alla tutela che si intende offrire ai crediti di lavoro attraverso la garanzia del Fondo.