Corte di cassazione, sentenza 2 dicembre 2019 n. 31396

2 Dicembre 2019

L’accoglimento di una domanda svolta in via subordinata non impedisce l’appello per ottenere l’accoglimento della domanda principale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un giudizio d’impugnazione di un licenziamento ex art. 18 S.L., come modificato dalla legge “Fornero”, la datrice di lavoro aveva chiesto in via principale il rigetto della domanda e, in via subordinata, l’applicazione della tutela indennitaria anziché quella reintegratoria, ottenendo l’accoglimento della subordinata. Proposto appello per ottenere il rigetto integrale della domanda, la società si era vista opporre l’intervenuta acquiescenza e quindi l’inammissibilità dell’appello, a seguito dell’accoglimento della domanda subordinata. Eccezione che la Corte respinge, ribadendo il principio di cui alla massima.
Sezione: processuale