Corte di cassazione, sentenza 20 gennaio 2016 n. 991
I dati contenuti nelle buste paga in conformità delle registrazioni obbligatorie fanno piena prova contro il datore di lavoro, anche pubblico.
Nel caso in esame, si trattava della pretesa del datore di lavoro pubblico di recuperare retribuzioni erogate con regolari buste paga per prestazioni (c.d. doppia reperibilità) effettivamente svolte dal dipendente, ma che l’Azienda pubblica sosteneva da essa non autorizzate e comunque escluse dalla contrattazione collettiva. La Corte ha viceversa rilevato che le buste paga fanno piena prova anche della richiesta aziendale delle prestazioni con esse retribuite e aggiunge che tale pagamento, anche se relativo a un servizio non previsto o escluso dal C.C.N.L., non può essere revocato, trovando allora applicazione l’art. 2126 cod. civ., anche nel settore dell’impiego pubblico contrattualizzato. – Sezione: processuale