Corte di cassazione, sentenza 21 giugno 2018, n. 16443
In caso di procedure concorsuali, compete al giudice del lavoro anche l’accertamento dell’indennità risarcitoria dovuta ex art. 18 S.L., versione Fornero.
Con riguardo al testo dell’art. 18 S.L. ante legge Fornero, la più recente sentenza della Corte (sent. n. 19308/16) aveva affermato che appartiene alla cognizione del giudice del lavoro e non al Tribunale fallimentare (oltre all’annullamento del licenziamento e alla condanna alla reintegrazione) anche la condanna generica del datore di lavoro fallito al risarcimento del danno, dato il carattere determinato di questo, che non richiedeva alcun accertamento per la relativa determinazione. Con la presente innovativa sentenza, la Corte afferma che compete al giudice del lavoro anche l’accertamento dell’indennità risarcitoria dovuta in applicazione della legge Fornero, per una ragione opposta a quella della sentenza del 2016, vale a dire perché l’accertamento del titolo e dell’ammontare di tale indennità comporta la verifica di una serie di variabili, che non può essere affidata al giudice fallimentare (giudice del concorso tra creditori), ma compete al giudice del lavoro (che è il giudice del rapporto e delle sue vicende).
Sezione. processuale