Corte di cassazione, sentenza 21 maggio 2015 n. 10465
In caso di cassazione con rinvio di una sentenza per vizio di motivazione, il giudice di rinvio ha il potere di rivalutare globalmente tutti gli elementi di prova acquisiti, anche attraverso un nuovo esame dei fatti di causa, con l’unico limite di non ripetere l’errore logico della sentenza cassata. Nel giudizio per il risarcimento danni da infortunio sul lavoro, costituisce onere del lavoratore indicare lo specifico obbligo – di legge o suggerito dalla tecnica – violato dal datore di lavoro, mentre quest’ultimo deve provare l’impossibilità di adempiere a tale obbligo.
Sul primo punto la giurisprudenza della cassazione è uniforme, mentre sul secondo, pur non esprimendo consapevoli o comunque espliciti contrasti, alcune sentenze assegnano al lavoratore oneri di deduzione e prova meno pregnanti, in quanto unicamente relativi, oltre che all’esistenza del rapporto di lavoro e del fatto lesivo, al nesso causale di quest’ultimo con una generica nocività dell’ambiente lavorativo. – Sezione: processuale