Corte di cassazione, sentenza 21 marzo 2016 n. 5538

21 Marzo 2016

Ancora sull’onere di deduzione e prova del danno non patrimoniale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un lavoratore, lamentando la mancata fruizione di soste durante l’attività di conduzione di un autobus, aveva chiesto in giudizio il risarcimento del conseguente danno biologico e esistenziale da stress, affermando che la produzione di tale danno era desumibile da massime di comune esperienza o da presunzioni semplici. Nel confermare il rigetto della domanda, la Corte ribadisce viceversa che l’azione per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale non può prescindere dalla specificazione degli elementi fattuali necessari per la sua identificazione oltre che della prova degli stessi e del fatto che il danno consegue all’inadempimento denunciato. – Sezione: processuale