Corte di cassazione, sentenza 21 ottobre 2019 n. 26764

21 Ottobre 2012

Sulla omessa considerazione di un fatto da parte del giudice.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Col ricorso per cassazione era stata censurata la sentenza impugnata per violazione dell’art: 112 c.p.c., per non avere preso in considerazione una serie di fatti dedotti a prova che, secondo il ricorrente, avrebbero, se esaminati, condotto a una diversa decisione. Nel rigettare la censura in quanto diretta sostanzialmente alla inammissibile rivalutazione dell’istruttoria svolta, la Corte afferma che essa sarebbe ammissibile qualora il fatto, precisamente individuato con indicazione della sua collocazione nel processo, venga indicato come integrante un elemento costitutivo della fattispecie astratta (per cui l’omessa considerazione comporta violazione della legge sostanziale) oppure come fatto materiale principale o secondario avente carattere decisivo (la cui omessa considerazione rientra nel motivo di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.).
Sezione: processuale