Corte di cassazione, sentenza 22 febbraio 2016 n. 3425
Sulle prove atipiche: ammissibile l’utilizzazione da parte del giudice di prove raccolte in un diverso giudizio.
Nel caso esaminato, si trattava dell’utilizzazione di prove, raccolte in un diverso giudizio, relative a fatti di mobbing. In proposito, la Corte ha ribadito la propria costante giurisprudenza secondo la quale, mancando nell’ordinamento vigente una norma di chiusura sulla tipologia dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali quelle raccolte in un diverso giudizio, ma anche al di fuori, come le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca peraltro adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie. – Sezione: processuale