Corte di cassazione, sentenza 22 marzo 2016 n. 5582

22 Marzo 2016

Inammissibile modificare la domanda di annullamento di un licenziamento per inesistenza del giustificato motivo oggettivo in richiesta fondata sulla natura discriminatoria o disciplinare del licenziamento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

L’equivoco in cui era caduto il dipendente originava da un’erronea “lettura” della disciplina della “legge Fornero”, laddove stabilisce che un licenziamento motivato con un giustificato motivo oggettivo può essere impugnato sostenendo che in realtà è motivato da ragioni discriminatorie o disciplinari. Correttamente, la Corte rileva come una cosa è impugnare fin dall’inizio un licenziamento perché discriminatorio o disciplinare nonostante sia fittiziamente motivato come per giustificato motivo oggettivo e un’altra tutt’affatto diversa è modificare in corso di giudizio la domanda, inizialmente qualificata come diretta all’annullamento per mancanza di un giustificato motivo oggettivo. – Sezione: processuale