Corte di cassazione, sentenza 23 gennaio 2017 n. 1708
Inammissibile il ricorso per cassazione che contenga censure astrattamente riconducibili ad una irredimibile pluralità di vizi.
La regola processuale è applicabile nel caso (come quello esaminato dalla Corte) in cui non risulti possibile scindere, nelle argomentazioni del ricorso, le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando quindi una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione. In particolare, la sentenza censura poi (come anche quella immediatamente successiva, la n. 1709) la contemporanea proposizione di censure incompatibili, quali sono quelle relative ai vizi in procedendo rispetto a quelle di vizi in giudicando, evidenziando nel caso esaminato la contradditorietà di denunciare contemporaneamente una omessa pronuncia su un motivo di appello e la illogicità della pronuncia sul medesimo motivo. – Sezione: processuale