Corte di cassazione, sentenza 23 novembre 2018 n. 30433
Applicabile il “rito Fornero” anche all’azione del datore di lavoro di accertamento della legittimità del licenziamento.
Con un’interpretazione dei commi da 47 a 68 della legge Fornero inspirata unicamente alla “ratio” delle disposizioni al di là della “lettera” delle stesse, la Corte afferma, per la prima volta per quanto risulta, che il rito speciale per l’impugnazione dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 S.L. si applica anche all’opposta azione per l’accertamento della legittimità del licenziamento da parte del datore di lavoro. Necessario “pendant” di questa pronuncia è l’affermazione della possibilità per il lavoratore di proporre, già nella sede sommaria, l’impugnazione del licenziamento, magari ampliando il thema decidendum (ad es, sostenendo non l’ingiustificatezza del licenziamento ma la sua nullità), con conseguenti possibili necessità istruttorie aggiuntive, nel rispetto del contraddittorio tra le parti. Il tutto in nome della equidistanza del procedimento rispetto agli interessi delle parti, perché finalizzato a favorire in tempi accelerati non una parte in giudizio, ma la certezza dei rapporti di lavoro, in caso di licenziamento.
Sezione: processuale