Corte di cassazione, sentenza 24 gennaio 2017 n. 1751
Nei giudizi d’impugnazione del licenziamento, il c.d. “aliunde perceptum” può essere rilevato anche solo nel giudizio di rinvio.
Precisa però la Corte che ciò è possibile solo quando l’aliunde perceptum (fatto che normalmente è successivo al momento dell’istaurazione del giudizio) può essere dedotto dalla parte e rilevato dal giudice solo in sede di giudizio di rinvio. Nel caso esaminato, solo la cassazione con rinvio aveva stabilito l’applicazione al rapporto di pubblico impiego dirigenziale dell’art. 18 S.L., per cui, secondo la Corte, solo nel giudizio di rinvio era stato possibile al datore di lavoro (nel primo atto di tale giudizio) e al giudice di rinvio dedurre dal risarcimento del danno da licenziamento illegittimo quanto il lavoratore aveva percepito nel medesimo periodo per redditi da lavoro diversi.
Sezione: processuale