Corte di cassazione, sentenza 24 gennaio 2017 n. 1752
Ribadito il perimetro entro cui si svolge il giudizio di rinvio dalla cassazione.
La sentenza riguarda un caso in cui รจ stato ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente pubblico che aveva inviato al prefetto, al procuratore della Repubblica, alla Corte dei conti etc. una memoria difensiva redatta per difendersi da una contestazione disciplinare, ma giudicata contenente dichiarazioni non vere e ispirate da un intento lesivo della reputazione del datore di lavoro. Provenendo il giudizio dal rinvio operato da una precedente sentenza rescindente della Corte, questa ha avuto modo di ricordare che se la cassazione con rinvio avviene per un motivo di diritto, il giudice di rinvio non ha altra scelta che applicare ai fatti, come in precedenza accertati, il nuovo principio di diritto; viceversa se il rinvio avviene per un difetto di motivazione, il giudice di rinvio mantiene inalterati i propri poteri di accertamento e di valutazione dei fatti, nel quadro dello specifico capo indicato dalla sentenza di cassazione. – Sezione: processuale