Corte di cassazione, sentenza 24 maggio 2021 n. 14195
Le comunicazioni e le notifiche delle sentenze alle Amministrazioni pubbliche vanno in ogni caso effettuate all’indirizzo di posta elettronica da queste comunicato al Ministero di giustizia.
In un procedimento d’impugnazione di un licenziamento col rito c.d. Fornero, la cancelleria del Tribunale aveva comunicato la sentenza alla pubblica Amministrazione soccombente in primo grado, per la decorrenza del termine di 30 giorni per proporre reclamo in appello, al funzionario che aveva difeso l’ente, ma presso la cancelleria, in mancanza di un indirizzo di posta elettronica del funzionario stesso. Ne era conseguito il ritardo dell’Amministrazione nel proporre il reclamo, che la Corte d’appello aveva conseguentemente dichiarato inammissibile, anche in aderenza alla giurisprudenza corrente in materia. La Corte di Cassazione ha viceversa annullato la sentenza, rilevando che la vicenda in esame s’iscrive in un quadro normativo mutato per effetto del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, alla stregua del quale tutte le comunicazioni di sentenze nei confronti delle pubbliche Amministrazioni (ormai mediante PEC) vanno notificate all’indirizzo di posta elettronica da esse comunicato al Ministero di giustizia, anche se in giudizio, per la difesa, sia stato delegato un funzionario.