Corte di cassazione, sentenza 24 marzo 2017 n. 7687

24 Marzo 2017

Se non c’è l’ufficio per i procedimenti disciplinari è nulla la sanzione del pubblico dipendente solo se questi propone tempestivamente in giudizio la relativa deduzione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, si trattava di un dirigente medico, licenziato dall’Unità sanitaria locale in una situazione in cui non era stato istituito nella relativa struttura l’ufficio per i procedimenti disciplinari, previsto dal decreto legislativo n. 165/2001 sul pubblico impiego contrattualizzato. Come nel caso segnalato nel numero precedente della Newsletter (Cass. n. 7177/2017), i giudici ricollegano in linea di principio la nullità del licenziamento a tale situazione, ma precisano che sul piano processuale la stessa rappresenta un autonomo profilo di illegittimità dell’atto impugnato, che, ove non sia limitato alla mera qualificazione giuridica dello stesso, deve essere rappresentato tempestivamente in giudizio da chi vi ha interesse.
Sezione: processuale