Corte di cassazione, sentenza 25 ottobre 2021 n. 29912
La falsità materiale di una scrittura privata può essere provata unicamente con la querela di falso.
Nel caso in esame, viceversa, la Corte territoriale, avendo la lavoratrice ricorrente in giudizio contestato la veridicità della cifra indicata come percepita in una transazione da lei sottoscritta, aveva direttamente proceduto all’analisi del documento, da esso e da altri elementi presuntivi deducendo la prova della sua falsità. La Cassazione cassa la sentenza, ribadendo il principio secondo cui la denuncia di falsità materiale (totale o parziale) di una scrittura privata da parte del sottoscrittore della stessa (ipotesi da tener distinta da quella dell’abusivo riempimento di una scrittura firmata in bianco) può essere provata esclusivamente con la querela di falso.