Corte di cassazione, sentenza 25 settembre 2018 n. 22683
Applicabile il rito “Fornero” anche ai licenziamenti impugnati ex art. 18 S.L., nel testo antecedente alla legge Fornero.
La Corte ribadisce il principio della non necessaria connessione tra la nuova disciplina dell’art. 18 S.L. stabilita dalla legge Fornero e l’impugnazione dei licenziamenti secondo il rito speciale ivi previsto L’occasione della pronuncia è rappresentata dal licenziamento del responsabile del procedimento amministrativo di un Comune, motivato dal fatto di non aver segnalato il conflitto di interessi correlato alla sua posizione di socio di maggioranza di due società coinvolte in procedimenti amministrativi di cui era responsabile. In giudizio era stato, infatti, posto il problema dell’applicabilità del rito Fornero in un caso di impugnazione del licenziamento di un pubblico dipendente, al quale si applica tuttora l’art. 18 S.L. nella versione ante legge Fornero.
Sezione: processuale