Corte di cassazione, sentenza 26 agosto 2015 n. 17147

26 Agosto 2015

In caso di difesa di una parte contro più parti in giudizi comportanti identiche difese, all’avvocato compete un unico onorario, anche se le cause non vengano riunite.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La regola dell’onorario unico (maggiorato secondo percentuali fisse degradanti a seconda del numero delle parti) è stabilito dal D.M. del 2004 in maniera esplicita in caso di riunione dei relativi giudizi in cui la difesa è ripetitiva. La Corte estende la medesima regola anche al caso di mancata riunione dei giudizi, facendo leva dell’ultima parte del 4° comma dell’art. 5 della “Tariffa”, interpretata alla luce della ratio della disciplina nella materia. – Sezione: processuale