Corte di cassazione, sentenza 26 agosto 2016 n. 17371
26 Agosto 2016
Compete al giudice del merito valutare se la tardività nella contestazione disciplinare significhi rinuncia al licenziamento per giusta causa oppure costituisca mero vizio del procedimento disciplinare.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
Nel regime della legge “Fornero”, all’una o all’altra valutazione sono riconducibili conseguenze sanzionatorie diverse: la reintegrazione nel primo caso e il diritto a una mera indennità nel secondo. La Corte ricorda che tale valutazione compete ai giudici di merito, per cui essa è censurabile in cassazione nei ristretti limiti indicati dal nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. – Sezione: processuale.