Corte di cassazione, sentenza 26 aprile 2016 n. 8236
Inammissibile, ad opera della stessa parte, la proposizione, ancorché tempestiva, di un secondo ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza.
La Corte ribadisce il principio secondo cui, dopo che un primo ricorso per cassazione è stato notificato, non può essere proposto dalla medesima parte un secondo ricorso, ancorché nei termini di legge e pertanto solo i motivi esposti nel primo possono essere esaminati dalla cassazione. Nel merito, la Corte censura poi la sentenza di appello, che, nel valutare la proporzionalità di un licenziamento disciplinare, avevano omesso di analizzare in concreto tutte le circostanze soggettive e oggettive del caso, in osservanza di quanto costantemente prescritto dalla giurisprudenza della Corte. – Sezione: processuale.