Corte di cassazione, sentenza 26 gennaio 2015 n. 1335
Il centralinista telefonico non vedente avviato per l’assunzione obbligatoria, deve provare in giudizio, in caso di contestazione, unicamente l’iscrizione all’albo professionale dei centralinisti privi di vista, mentre è onere dell’impresa provare l’assenza nella propria struttura di un centralino telefonico dotato di uno o più posti di operatore.
Oltre all’importante regola processuale enunciata, confermata dalla Cassazione, i giudici di merito avevano altresì fatto applicazione della giurisprudenza della medesima Corte secondo la quale, in caso di rifiuto di assunzione di un centralinista non vedente avviato obbligatoriamente, è possibile, con sentenza, la costituzione coattiva del relativo rapporto di lavoro, oltre al risarcimento danno per il ritardo nell’assunzione.
Sezione: processuale