Corte di cassazione, sentenza 27 settembre 2018 n. 23338 – Nel rito Fornero niente lettura del dispositivo della sentenza in udienza.

27 Settembre 2018

In materia di discriminazione, lo spostamento sul datore dell’onere della prova si colloca ad un punto del ragionamento presuntivo antecedente a quello normale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte ribadisce, con riguardo alle sentenze di appello, una regola già affermata per quelle di primo grado del rito speciale introdotto dalla legge Fornero per l’impugnazione del licenziamento ai sensi dell’art. 18 S.L.
Nel giudizio d’impugnazione di un licenziamento perché discriminatorio in ragione dell’handicap della lavoratrice, la Corte, dopo aver ricordato che la discriminazione può anche non essere l’unico motivo determinante il recesso, ma convivere con la sussistenza di un giustificato motivo dello stesso, precisa che, in materia, l’agevolazione probatoria prevista per chi sostiene in giudizio la discriminazione comporta che l’inversione nell’onere della prova di origine comunitaria, ancorché non valevole in assoluto ad escludere ogni onere per il preteso discriminato, si situi in un punto del ragionamento probatorio anteriore rispetto alla sua completa realizzazione secondo i canoni di cui all’art. 2729 cod. civ.
Sezione: processuale