Corte di cassazione, sentenza 28 agosto 2015 n. 17288 – Compete al datore di lavoro irrogare ai propri dipendenti le sanzioni disciplinari previste dalla legge che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Nell’impiego alle dipendenze di una P.A. l’affissione del codice disciplinare contenuto nel contratto collettivo è comunque assicurata dalla pubblicazione di questo sulla G.U. della Repubblica italiana.
Nel caso esaminato, nonostante che la Commissione di garanzia istituita nel settore dei servizi pubblici essenziali (L. n. 146 del 1990 e successive modificazioni) avesse dichiarato illegittimo lo sciopero indetto – per i tempi e i modi della sua proclamazione e attuazione -, alcuni dipendenti di un Comune si erano egualmente astenuti dal lavoro, provocando la reazione sanzionatoria del Comune (com’è noto in tal caso sono previste unicamente sanzioni conservative). In giudizio, i lavoratori sanzionati avevano sostenuto che, in caso di violazione delle norme sullo sciopero nei pubblici servizi essenziali, la sanzione prevista è di tipo amministrativo e pertanto la sua adozione compete all’autorità amministrativa preposta all’osservanza delle norme medesime. Tesi difensiva che la Corte disattende in maniera netta, attribuendo la relativa competenza esclusivamente al datore di lavoro.
L’affermazione di cui alla seconda massima è in netto contrasto inconsapevole con la recentissima Cass. 21 luglio 2015 n. 15218, la quale ha viceversa escluso che la mancata affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti i dipendenti di un Comune possa essere sanata dal fatto che il C.C.N.L. che contiene tale codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. – Sezione: processuale.