Corte di cassazione, sentenza 28 marzo 2019 n. 8660
Conseguenze della violazione della procedura conciliativa stabilita per il licenziamento per ragioni obiettive.
Come è noto, a norma della legge Fornero, tale procedura precede il licenziamento per g.m.o. e è avviata da una comunicazione del datore di lavoro relativa alle proprie intenzioni. Nel caso esaminato, tale procedura era stata viceversa irregolarmente attivata successivamente alla comunicazione del licenziamento, per cui si era posto in giudizio il problema se la stessa sospendesse o non il termine di decadenza per l’impugnazione di questo. La risposta della Corte è negativa, in ragione del fatto che la violazione procedurale così realizzata comporta già l’applicazione della tutela indennitaria, attivabile senza ulteriori adempimenti.
Sezione: processuale