Corte di cassazione, sentenza 28 ottobre 2016 n. 21884
Non giustifica la compensazione delle spese giudiziarie la motivazione consistente nella “peculiare natura delle questioni trattate”.
Nel giudizio, la Corte ha anzitutto confermato il rigetto della domanda di reintegrazione di un redattore licenziato da un’azienda giornalistica, ribadendo che lo svolgimento delle relative mansioni, in mancanza di iscrizione all’albo dei giornalisti, attribuisce il diritto alle eventuali differenze retributive per il passato, ma non quello alla prosecuzione del rapporto, da ritenere nullo. Affrontando poi la censura del controricorrente, di violazione dell’art. 92 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, relativamente al capo della sentenza che aveva compensato tra le parti le spese di giudizio, la Corte, richiamando una precedente pronuncia delle sezioni unite, ha affermato il principio di cui alla massima. – Sezione: processuale.